IL TRIBUNALE Nella causa in grado d'appello promossa dall'I.n.p.s., rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Lauletta in forza di procura generale alle liti rep. 22845 notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6; Contro Fantin Rita, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Galeotafiore, in forza di mandato a margine della memoria di costituzione di questo grado; Ha pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 4 aprile 1996 l'I.n.p.s. proponeva appello avverso la sentenza n. 178/1996 del pretore di Treviso che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla pensionata Fantin Rita, aveva dichiarato il diritto della stessa di mantenere la pensione di reversibilita' integrata al minimo a far tempo dalla data del 1o ottobre 1983 e fino al riassorbimento per effetto della perequazione automatica, oltre ad interessi e rivalutazione. Deduceva l'appellante che, alla luce della normativa sopravvenuta, il giudizio doveva essere dichiarato estinto con compensazione delle spese di giudizio. In corso di causa, si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame. Il seguito del testo dell'ordinanza e' pefettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 176/2000). 00C0326