IL TRIBUNALE
    Nella   causa   in   grado   d'appello   promossa  dall'I.n.p.s.,
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Marcella  Lauletta in forza di
  procura  generale  alle  liti  rep.  22845 notaio Lupo di Roma, con
  domicilio eletto in Treviso, viale Trento e Trieste n. 6;
    Contro  Fantin  Rita,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Carlo
  Galeotafiore,  in  forza  di  mandato  a  margine  della memoria di
  costituzione di questo grado;
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza con ricorso depositato il 4
  aprile  1996  l'I.n.p.s.  proponeva  appello  avverso  la  sentenza
  n. 178/1996  del  pretore  di Treviso che, in parziale accoglimento
  del   ricorso   presentato  dalla  pensionata  Fantin  Rita,  aveva
  dichiarato  il  diritto  della  stessa  di mantenere la pensione di
  reversibilita'  integrata  al  minimo  a  far  tempo dalla data del
  1o ottobre   1983  e  fino  al  riassorbimento  per  effetto  della
  perequazione automatica, oltre ad interessi e rivalutazione.
    Deduceva    l'appellante   che,   alla   luce   della   normativa
  sopravvenuta,  il  giudizio  doveva  essere  dichiarato estinto con
  compensazione delle spese di giudizio.
    In  corso  di  causa,  si  costituiva  l'appellata,  chiedendo il
  rigetto del gravame.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' pefettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 176/2000).
00C0326